I contribuenti che, nell’anno dell’entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023, desiderano allestire il rendiconto annuale secondo l’articolo 35a devono farne richiesta all’AFC entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
In caso di fornitura in territorio svizzero di beni provenienti dall’estero che secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall’imposta sull’importazione a causa dell’ammontare d’imposta irrilevante, l’assoggettamento del fornitore della prestazione ha inizio all’entrata in vigore della presente modifica se:
questi è considerato fornitore della prestazione secondo l’articolo 20a ;
nei 12 mesi precedenti ha realizzato con tali forniture una cifra d’affari di almeno 100 000 franchi; e
vi è motivo di ritenere che eseguirà forniture simili anche nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore della presente modifica.
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