È considerato fornitore della prestazione nei confronti dell’acquirente chi facilita l’esecuzione di una fornitura secondo l’articolo 3 lettera d numero 1 attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori e gli acquirenti possono concludere un contratto. In tal caso vi è fornitura sia tra questa persona e il venditore, sia tra questa persona e l’acquirente.
Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni:
non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione;
non realizza una cifra d’affari direttamente connessa alla transazione;
si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura;
mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci;
esegue unicamente prestazioni pubblicitarie;
si limita a reindirizzare o a trasferire l’acquirente verso altre piattaforme elettroniche.
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