Se l’imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l’aliquota legale supera 10 000 franchi o l’alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata, il contribuente deve adempiere il suo obbligo di rendiconto e di pagamento dell’imposta mediante notifica:
1 in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 o 61 LIFD2;
3 in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell’ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione, di un’alienazione di un’attività commerciale o di un negozio giuridico disciplinato dalla legge del 3 ottobre 20034sulla fusione.
Il Consiglio federale può stabilire in quali altri casi va applicata o può essere applicata la procedura di notifica.
Le notifiche devono essere effettuate nell’ambito del rendiconto regolare.
Applicando la procedura di notifica, l’acquirente riprende per i valori patrimoniali trasferiti la base di calcolo dell’alienante e il coefficiente applicabile alla deduzione dell’imposta precedente.
Se nei casi di cui al capoverso 1 la procedura di notifica non è stata applicata e il credito fiscale è coperto da garanzie, la procedura di notifica non può più essere disposta.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575;FF 2015 2161). ↩