Il contribuente può cedere o costituire in pegno il suo credito fiscale conformemente alle norme del diritto civile.
La cessione o la costituzione in pegno del credito fiscale lascia impregiudicati i diritti dell’AFC, segnatamente le sue eccezioni e le misure a garanzia dell’imposta.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575;FF 2015 2161). ↩
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