I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l’adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.1
1bis. L’AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1 se l’adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono comunque garantiti; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.2
In caso di imposizione di gruppo (art. 13), il gruppo d’imposizione deve designare, per l’adempimento dei suoi obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.
La designazione di un rappresentante secondo i capoversi 1 e 2 non equivale alla costituzione di uno stabilimento d’impresa ai sensi delle disposizioni sulle imposte dirette.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438;FF 2021 2363). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 438;FF 2021 2363). ↩
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