L’AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l’articolo 7 capoverso 3 lettera b, se questi:
non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o
non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.
Prima di disporre una misura amministrativa, l’AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.
L’AFC può irrogare un divieto di importazione sui beni che, a causa dell’ammontare d’imposta irrilevante, sono esenti dall’imposta sull’importazione secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera a. Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l’AFC può ordinare la distruzione, senza indennità, dei beni.
Le misure sono eseguite dall’UDSC.
L’AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte misure di cui al capoverso 3 con decisione passata in giudicato.
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