In caso di rendiconto annuale (art. 35a ), l’imposta è riscossa provvisoriamente mediante acconti stabiliti e fatturati dall’AFC.
Gli acconti sono stabiliti basandosi sul credito fiscale dell’ultimo periodo fiscale. Se non è ancora noto, il credito fiscale viene stimato dall’AFC. Per i nuovi contribuenti è determinante il credito fiscale previsto alla fine del primo periodo fiscale.
In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo (art. 36) o del metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5), un acconto ammonta a un quarto del credito fiscale; in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 37 cpv. 1–4), un acconto ammonta alla metà del credito fiscale secondo il capoverso 2.
Gli importi esigui non sono fatturati.
Se ritiene che gli acconti siano troppo o non abbastanza elevati, il contribuente può chiedere all’AFC di adeguarne l’importo.
Gli acconti devono essere saldati:
in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie, entro 150, 240 e 330 giorni dall’inizio del periodo fiscale;
in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo, entro 240 giorni dall’inizio del periodo fiscale.
Gli acconti versati sono imputati al credito fiscale risultante dal rendiconto annuale presentato.
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