L’ARE dirige la procedura d’esame del piano direttore e dei suoi adattamenti, come anche le pertinenti trattative con il Cantone e con i servizi federali.
Esso redige il rapporto d’esame.
Il Cantone può sottoporre il piano direttore all’ARE per un esame preliminare.
L’esame preliminare e l’esame finale delle documentazioni complete non devono di norma richiedere più di sei mesi complessivamente in caso di adattamenti di un piano direttore e non più di 12 mesi in caso di un piano direttore completamente rielaborato.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014 909). ↩
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