Il Cantone, i Cantoni limitrofi e i servizi federali possono ognora chiedere al DATEC di esperire la procedura di conciliazione (art. 7 cpv. 2 e art. 12 LPT).
Il DATEC inoltra l’istanza al Consiglio federale indicando chi dovrebbe partecipare alla procedura e le modalità d’attuazione.
Ove non si giunga a un’intesa, il DATEC sottopone al Consiglio federale una proposta di decisione (art. 12 cpv. 3 LPT).
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.