L’ufficio di ripartizione versa ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti gli importi che loro sono assegnati, tuttoché il loro collocamento sia divenuto definitivo ed essi abbiano prodotto i loro titoli.
Se un creditore garantito da un’ipoteca o da una cartella ipotecaria subisce di tal guisa una perdita, gli si rilascia un’attestazione in questo senso; essa ha lo stesso valore di un riconoscimento giudiziale di debito.
Le somme spettanti ai titoli di pegno non prodotti vengono consegnate all’istituto cantonale dei depositi, avvertendone gli aventi diritto. L’eccedenza è versata all’espropriato.
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