Il diritto espropriato dev’essere restituito nello stato in cui si trova al momento nel quale viene formulata la domanda di retrocessione.
Se l’espropriante ha introdotto delle modificazioni e se lo stato anteriore non può più essere ristabilito o lo può essere solo con spese sproporzionate, chi pretende la retrocessione deve rifondere adeguatamente il maggior valore; egli è in diritto di dedurre il deprezzamento dalla sua prestazione. L’espropriante può togliere gl’impianti fatti da lui in quanto ciò sia possibile senza pregiudizio pel diritto da retrocedere.
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