Il Consiglio federale fisserà mediante ordinanza le tasse da riscuotere per le operazioni eseguite in virtù della presente legge, come pure le indennità delle commissioni di stima e dei loro presidenti.
Abrogato dall’all. n. 65 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197,1069;FF 2001 3764). ↩
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