Qualora di un fondo o di più fondi economicamente connessi sia chiesta l’espropriazione soltanto di una parte, e ciò abbia per effetto di ridurre le frazioni residue in modo da non poter più essere usate secondo la loro destinazione o da non poter più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l’espropriato può chiedere l’espropriazione totale.
Qualora la costituzione di un diritto reale limitato abbia per effetto che il fondo non possa più essere usato secondo la propria destinazione o non possa più esserlo senza difficoltà sproporzionate, l’espropriato può chiedere l’espropriazione del fondo stesso.
L’espropriato che ha ottenuto l’ampliamento dell’espropriazione, può rinunziarvi entro il termine di venti giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità.
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