A contare dall’attuazione della presente legge sono abrogati:
1 la legge federale del 1° maggio 18501sull’espropriazione per causa d’utilità pubblica;
2. l’ordinanza del 25 ottobre 19022del Consiglio federale concernente l’organizzazione delle commissioni federali di stima;
3. il regolamento riveduto del 5 dicembre 19023del Tribunale federale per le Commissioni federali di stima istituite in con-formità della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica;
4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.