A contare dall’attuazione della presente legge sono abrogati: 1 la legge federale del 1° maggio 18501sull’espropriazione per causa d’utilità pubblica; 2. l’ordinanza del 25 ottobre 19022del Consiglio federale concernente l’organizzazione delle commissioni federali di stima; 3. il regolamento riveduto del 5 dicembre 19023del Tribunale federale per le Commissioni federali di stima istituite in con-formità della legge federale 1° maggio 1850 sulla espropriazione per causa di utilità pubblica; 4. tutte le altre disposizioni di leggi, regolamenti od ordinanze contrarie alla presente legge.
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