Il diritto d’espropriazione è esercitato dalla Confederazione in virtù di una risoluzione del Consiglio federale, salvo che la legislazione non attribuisca tale competenza ad un’altra autorità.
Il diritto d’espropriazione può essere conferito a terzi:
mediante un decreto federale, per opere di utilità pubblica della Confederazione o di una parte considerevole del paese;
mediante una legge federale, per altri scopi di utilità pubblica.
Se il diritto d’espropriazione, nel caso del capoverso 2, deve essere ancora espressamente conferito, la decisione spetta al Dipartimento competente. Qualora trattisi di concessioni, rimane riservato il conferimento del diritto d’espropriazione da parte dell’autorità concedente.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° ago. 1972 (RU 1972 1076;FF 1970 I 774). ↩
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