Prima della pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, l’espropriante deve trasmettere una copia del testo da pubblicare a tutti gli espropriandi risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti noti. Deve indicare ciò che chiede da ciascuno di essi.
Per gli espropriandi che ricevono l’avviso personale dopo la pubblicazione della domanda di approvazione dei piani, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.
L’avviso personale deve enunciare:
lo scopo e l’estensione dell’espropriazione;
sommariamente, il genere e l’ubicazione dell’opera da costruire;
i diritti di cui si chiede la cessione o la costituzione;
il luogo dove la documentazione inerente alla domanda può essere esaminata durante il termine di opposizione;
la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all’articolo 33 capoverso 1;
l’ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari conformemente all’articolo 32;
il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.
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