Se è svolta una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e s’intende autorizzare espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31–34.
L’espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all’articolo 31 all’autorità competente per l’approvazione dei piani. Questa li inoltra, unitamente alla domanda di approvazione dei piani, agli espropriandi.
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