In quanto il diritto da espropriare sia di fatto già esercitato, l’espropriante, dopo esserne venuto a conoscenza, deve chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
In tali casi, anche l’espropriato può chiedere all’autorità competente l’apertura di una procedura indipendente d’espropriazione.
Le istanze e pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l’espropriato è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto in questione.
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