Un accordo sull’indennità intervenuto dopo l’apertura della procedura d’espropriazione, ma al di fuori di una procedura davanti alla commissione di stima, vincola le parti soltanto quando sia stato concluso in forma scritta; esso dev’essere comunicato al presidente della commissione di stima.1
Questo accordo vincola pure i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e d’usufrutti a cui esso cagiona una perdita, se ne sono stati informati personalmente mediante avviso del presidente della commissione di stima e se non chiedono a quest’ultimo, entro il termine di trenta giorni, che la procedura di stima segua il suo corso.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
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