Se sono costituiti rapporti di lavoro nell’ambito delle disposizioni di cui agli articoli 59bise 59ter, la loro costituzione, modifica e risoluzione competono:
al Tribunale federale, per i membri di una commissione di stima;
al Tribunale amministrativo federale, su richiesta del presidente della commissione di stima competente, per il personale di una segreteria permanente.
I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono aggregati amministrativamente al Tribunale amministrativo federale.
Se sono adempiute le condizioni cui è subordinato l’obbligo di assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 19821sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, i membri delle commissioni di stima e il personale delle loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA.
Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. Può far capo a terzi per l’esecuzione dei versamenti.
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.