Trascorso il termine per le notificazioni, l’ufficio competente allestisce lo stato di ripartizione. Fondandosi sulle iscrizioni nel registro fondiario e negli altri registri pubblici, nonché sulle notificazioni che completano o rettificano queste iscrizioni, esso indica esattamente il grado e l’importo di ciascun credito nonché i rispettivi dividendi. Per il grado valgono le norme del Codice civile svizzero1.
Nei limiti in cui i pagamenti abbiano per effetto l’estinzione di diritti di pegno, i diritti dei titolari di grado posteriore avanzano nei posti divenuti liberi.