Le disposizioni concernenti la partecipazione parziale al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 20) e quelle concernenti il prezzo di mercato di riferimento nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 23) si applicano per analogia al sistema dei premi di mercato fluttuanti.
Per determinare il prezzo di mercato di riferimento il Consiglio federale può tenere conto anche di eventuali ricavi ulteriori.
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