Alla vendita di elettricità nel sistema dei premi di mercato fluttuanti si applica per analogia l’articolo 21 capoversi 1–4.
Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).
Da dicembre a marzo il gestore può trattenere un importo pari a una quota compresa tra il 10 e il 40 per cento della parte eccedente. Il Consiglio federale stabilisce la quota spettante ai gestori.
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