Il tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione determinanti e adeguati al momento della messa in esercizio dell’impianto.
Per singole tecnologie o tipi di impianto il Consiglio federale può prevedere che il tasso di rimunerazione si fondi sui costi di produzione di impianti di riferimento determinanti al momento della messa in esercizio. Gli impianti di riferimento corrispondono alla tecnologia più efficiente; quest’ultima deve essere economica a lungo termine.
Per impianti fotovoltaici a partire da una determinata potenza il tasso di rimunerazione può essere stabilito tramite vendite all’asta. Per categorie di impianti diverse possono essere svolte vendite all’asta separate.
Il tasso di rimunerazione rimane lo stesso per tutta la durata della rimunerazione.
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti in particolare:
la determinazione dei tassi di rimunerazione per le singole tecnologie di generazione, categorie e classi di potenza;
i tassi di rimunerazione per tecnologie o tipi di impianto il cui tasso di rimunerazione si fonda sui costi di produzione degli impianti di riferimento;
le deroghe al principio di cui al capoverso 4, in particolare per quanto concerne l’adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti che già partecipano al sistema dei premi di mercato fluttuanti, nei casi in cui l’impianto o l’impianto di riferimento realizza guadagni o perdite eccessivi.
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