In vista della realizzazione di impianti di interesse pubblico destinati all’impiego della geotermia e degli idrocarburi, allo stoccaggio dell’energia o al recupero e alla distribuzione del calore residuo, i Cantoni possono procedere a espropriazioni o trasferire questo diritto a terzi.
Nelle loro disposizioni, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 19301sulla espropriazione. .2
Per gli impianti conformemente al capoverso 1 che si estendono sul territorio di più Cantoni può essere esercitato il diritto d’espropriazione previsto dalla la legge federale del 20 giugno 1930 sulla espropriazione.