È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
viola le prescrizioni concernenti la garanzia di origine, la contabilità dell’elettricità e l’etichettatura dell’elettricità (art. 9);
1 fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito del sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19) o dei contributi d’investimento (art. 25–27b );
fornisce indicazioni inesatte o incomplete in relazione con il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici secondo gli articoli 30 e 31;
fornisce indicazioni inesatte o incomplete nell’ambito della riscossione del supplemento rete (art. 35), del rimborso del supplemento rete (art. 39–43) o in relazione con la convenzione sugli obiettivi conclusa per il rimborso del supplemento rete (art. 40 lett. a e 41);
viola le prescrizioni su impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie (art. 44);
rifiuta di fornire le informazioni richieste dall’autorità competente o fornisce a quest’ultima indicazioni inesatte o incomplete (art. 57);
contravviene a una disposizione d’applicazione la cui violazione è stata dichiarata punibile oppure contravviene a una decisione che gli è stata notificata con la comminatoria del presente articolo.
Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 729;FF 2021 1314,1316). ↩
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