Entro i limiti dei crediti stanziati e dei mezzi disponibili, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la costruzione e l’acquisto di:
impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico, in quanto siano necessari per rispettare le prescrizioni sull’immissione delle acque di scarico nelle acque;
canalizzazioni costruite in sostituzione degli impianti, delle installazioni e delle apparecchiature giusta la lettera a.
Le indennità sono accordate se la costruzione o l’acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.
Le indennità ammontano al 75 per cento dei costi computabili.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.