Entro i limiti dei crediti stanziati e sulla base di accordi di programma, la Confederazione accorda ai Cantoni, sotto forma di contributi globali, indennità per la pianificazione e l’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque.
Per progetti particolarmente onerosi, le indennità possono essere accordate singolarmente.
Le indennità sono stabilite in funzione dell’importanza delle misure ai fini del ripristino delle funzioni naturali delle acque, nonché dell’efficacia delle misure stesse.
3bis. In caso di progetti di rivitalizzazione, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque secondo l’articolo 37 capoverso 3 è finanziata nel quadro del progetto durante i primi cinque anni.1
Non sono versati contributi per lo smantellamento di impianti al quale il detentore è tenuto a procedere.
Chi sfrutta lo spazio riservato alle acque è indennizzato secondo la legge del 29 aprile 19982sull’agricoltura per lo sfruttamento estensivo delle proprie superfici. Il preventivo agricolo e il relativo limite di spesa sono aumentati a tal fine.
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 430;FF 2023 858). ↩