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Art. 62c

814.20LPAcFederal Act1 nov 1992Fonte originale
  1. Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità per la pianificazione di cui all’articolo 83b , sempreché quest’ultima le sia presentata entro il 31 dicembre 2014.
  2. Le indennità ammontano al 35 per cento dei costi computabili.

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