I Cantoni compilano l’inventario dei prelievi d’acqua esistenti definiti nell’articolo 29; l’inventario indica per ogni prelievo:
la quantità d’acqua prelevata;
il deflusso residuale;
la portata di dotazione;
la situazione giuridica.
I Cantoni valutano i prelievi d’acqua elencati nell’inventario e decidono se e in qual misura un risanamento sia necessario. I risultati vengono menzionati in un rapporto. Quest’ultimo indica, se possibile, l’ordine nel quale le misure di risanamento devono essere intraprese.
I Cantoni inoltrano l’inventario alla Confederazione entro 2 anni dall’entrata in vigore della presente legge e il rapporto entro 5.
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