Per i progetti di prelievo per cui la concessione è stata rilasciata prima dell’entrata in vigore della presente legge, la protezione delle acque a valle deve essere garantita da provvedimenti secondo la presente legge, nella misura in cui non si arrechi ai diritti esistenti di sfruttamento delle acque un pregiudizio tale da giustificare il versamento di un’indennità. Le misure giusta l’articolo 31 non danno luogo ad indennizzo, sempreché la concessione sia stata accordata dopo il 1° giugno 1987.
Se interessi pubblici preponderanti esigono una protezione supplementare, l’autorità ordina le misure necessarie secondo la presente legge. La procedura di accertamento dell’obbligo di indennizzo e la determinazione dell’ammontare dell’indennizzo sono disciplinati dalla legge federale del 20 giugno 19301sull’espropriazione.
L’autorità ordina le misure al più tardi prima dell’inizio dei lavori di costruzione degli impianti destinati al prelievo d’acqua.