Le prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (sicurezza sul lavoro) sono applicabili a tutte le aziende i cui dipendenti eseguono lavori in Svizzera.1
La presente ordinanza intende per azienda l’ente formato da un datore di lavoro e da uno o più lavoratori, stabilmente o temporaneamente occupati, indipendentemente dall’esistenza di installazioni o di impianti fissi.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. all’O del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
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