I passaggi come strade, rampe, binari, corridoi, entrate, uscite e scale, sia all’interno degli edifici, sia nel recinto aziendale, devono essere concepiti e, se necessario, marcati, per quanto concerne il numero, la situazione, le dimensioni e la configurazione, in modo che siano percorribili con sicurezza.1
Le parti di edifici o di impianti non situate a livello del suolo devono essere accessibili attraverso scale o rampe. Le scale fisse sono autorizzate se trattasi di parti di edifici o d’impianti poco frequentate oppure se le differenze di livello sono deboli.
Se le prescrizioni sulle vie di passaggio non possono essere integralmente attuate in determinati posti di lavoro, devono essere presi provvedimenti di sicurezza equivalenti.2
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 55 dell’O del 29 mar. 2000 sui lavori di costruzione, in vigore dal 1° lug. 2000 (RU 2000 1403). ↩
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