In caso di pericolo, i posti di lavoro, i locali, gli edifici e il sedime dell’azienda devono poter essere abbandonati in qualsiasi momento in modo rapido e sicuro. I passaggi che in caso d’emergenza servono da vie d’evacuazione devono essere segnalati in modo adeguato e vanno sempre mantenuti liberi da ostacoli.
La via d’evacuazione è il tragitto piú breve che una persona può percorrere da un qualsiasi posto nell’edificio o nell’impianto per recarsi all’aperto, in un luogo sicuro.
Le porte sulle vie d’evacuazione devono sempre poter essere riconosciute come tali, essere aperte rapidamente nella direzione d’uscita senza ricorrere a strumenti ausiliari ed essere utilizzate in modo sicuro.1
Numero, larghezza, forma e disposizione di uscite, rampe di scale e corridoi devono essere adeguati all’estensione e all’uso previsto dell’edificio o di parti del medesimo, al numero dei piani, ai pericoli che presenta l’azienda e al numero delle persone.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5183). ↩
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