In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 19671sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC.
L’AFC può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali tratti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato secondo l’articolo 76 capoverso 3 come pure i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 al personale dell’UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei compiti di tale personale.2
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩
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