Prima dell’adozione della concezione o del piano settoriale da parte del Consiglio federale i Cantoni ottengono la possibilità di rilevare contraddizioni in relazione alla pianificazione direttrice cantonale.
Se non è possibile eliminare siffatte contraddizioni, può essere richiesta la procedura di conciliazione prima dell’approvazione della concezione o del piano settoriale.
Le disposizioni relative alla procedura di conciliazione nell’ambito dei piani direttori cantonali (art. 7 cpv. 2 e 12 LPT nonché art. 13 della presente ordinanza) sono applicabili per analogia. La procedura va ultimata il più rapidamente possibile.
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