Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali nonché i loro adattamenti su proposta del Dipartimento competente in materia.
Nell’ambito del suo apprezzamento in materia di pianificazione, il Consiglio federale garantisce segnatamente che:
la concezione e il piano settoriale corrispondano alle esigenze del diritto in materia di pianificazione del territorio e del diritto speciale;
siano eliminate eventuali contraddizioni con le altre concezioni e gli altri piani settoriali della Confederazione nonché con i piani direttori cantonali in vigore;
la concezione e il piano settoriale tengano conto in modo appropriato di altre esigenze di incidenza territoriale della Confederazione e dei Cantoni.
Esso approva i pertinenti adattamenti dei piani direttori cantonali, se possibile, contemporaneamente all’adozione della concezione o del piano settoriale.
Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra II n. 1 dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507). ↩
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