Il diritto di ottenere la retrocessione può essere esercitato dal precedente proprietario del diritto espropriato o da’ suoi eredi. Ove però siasi espropriata soltanto una particella di un fondo od una servitù prediale, l’espropriato e i suoi eredi non possono pretendere la retrocessione se non quando siano ancora proprietari del resto del fondo o dell’anteriore fondo dominante.