L’espropriante che intenda alienare il diritto espropriato o adibirlo ad uno scopo per il quale l’espropriazione non è concessa, deve darne avviso a chi ha il diritto di ottenere la retrocessione.
Se questo diritto non può più venir esercitato, avendo l’espropriante omesso, per propria colpa, di dare l’avviso richiesto, questi deve risarcire il danno che ne deriva all’avente diritto.
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