Il Consiglio federale disciplina lo scambio elettronico di dati in materia di assicurazioni sociali tra gli assicuratori sociali svizzeri nonché tra questi e le autorità federali. Sono fatte salve le disposizioni delle singole leggi in materia di assicurazioni sociali concernenti la comunicazione di dati.
Il Consiglio federale può delegare il disciplinamento dello scambio elettronico di dati alle autorità di vigilanza.
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