Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni,
chiunque viola il suo obbligo d’annunciare,
chiunque si oppone a un controllo ordinato dal servizio competente o lo impedisce altrimenti,
chiunque non riempie i moduli prescritti o li riempie in modo non conforme al vero,
chiunque, nella sua qualità di impiegato di una cassa o di un organo di esecuzione cantonale espone intenzionalmente, nei conti o in altri documenti, la situazione della cassa in modo inesatto o incompleto, oppure1
chiunque, come titolare della cassa di un’organizzazione, non tiene conti separati per le operazioni di pagamento o li utilizza contrariamente allo scopo,
è punito con la multa, purché non si tratti di una fattispecie di cui all’articolo 105.2
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art. 106 cpv. 2 LADI può altresì punire l'omissione dell'obbligo di segnalazione; la disposizione è stata applicata nella decisione citata nonostante l'assenza di dolo, poiché l'obbligo di segnalazione era stato violato.
“Was die Übertretung gemäss Art. 106 Abs. 2 AVIG betrifft, nimmt die Vorinstanz zu Gunsten des Beschwerdeführers an, er habe mit der Arbeit in der Bar keinen Reingewinn oder Lohn erwirtschaftet und er habe nicht gewusst, dass seine Arbeit zu einer Reduktion des Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder führen könne. Deswegen sei er mangels Vorsatzes vom Vorwurf des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung gemäss Art. 148a StGB freizusprechen. Hingegen sei er verpflichtet gewesen, seine Arbeit in der Bar der Arbeitslosenkasse zu melden. Diese Meldepflicht habe er in den Formularen von November 2017 bis August 2018 und von Mai 2019 bis Februar 2020 verletzt. Daher habe er sich nach Art. 106 Abs. 2 AVIG strafbar gemacht.”