Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.
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LADI art. 26 n. 8 La prestazione complementare dell'assicurazione contro la disoccupazione viene concessa solo per servizi relativamente brevi, fino a 30 giorni. Secondo la dottrina commentaria, il diritto viene meno se il servizio dura più di 30 giorni o se si tratta della scuola reclute o di servizi di trasporto; in tali casi, a causa della mancanza di idoneità alla collocazione, non sussiste alcun diritto alla differenza, e ciò, secondo la fonte, potrebbe valere anche per i primi 30 giorni.
“In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile: " 1 Objet et but. – L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
“– L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
“In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile: " 1 Objet et but. – L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
“– L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
L'assicurazione corrisponÞ la differenza ai sensi dell'art. 26 LADI solo fino a quando la persona assicurata ha percepito tutte le indennità giornaliere cui ha diritto ai sensi dell'art. 27 LADI.
“26 LADI, relativo alle indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile, prevede: " Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.” Il Messaggio concernente una nuova legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità pe insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 469, menzionato peraltro dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4; V), in relazione all’art. 25, il cui tenore era sostanzialmente il medesimo dell’attuale art. 26 LADI, enuncia: " Articolo 25 Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile Le prestazioni secondo questo articolo costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo.” In una sentenza 8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di guadagno - ex art.”
Riferimento: LADI art. 26 n. 6 Durante il servizio militare, il servizio civile o il servizio di protezione civile la prestazione integrativa dell'assicurazione contro la disoccupazione è prevista solo per servizi relativamente brevi (fino a un massimo di 30 giorni). Se il servizio dura più di 30 giorni (o si tratta di scuola reclute o di servizi per l'avanzamento di grado), viene meno l'idoneità al collocamento e il diritto alla prestazione di differenza ai sensi dell'art. 26 cessa; ciò vale anche per i primi 30 giorni del servizio più lungo.
“– L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
“In dottrina Boris Rubin, in Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014, ad art. 26, N. 1-4, si esprime come segue circa le indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile: " 1 Objet et but. – L’assurance-chômage ne verse pas de prestations durant le service militaire, le service civil ou la protection civile, sauf lorsque l’indemnité perte de gain est inférieure à l’indemnité de chômage qui serait versée sans l’accomplissement des services précités. Dans cette hypothèse, l’assurance chômage verse la différence (DTA 1984 p. 54; FF 1980 III 552). C’est pour des raisons de politique nationale que l’assurance-chômage intervient ainsi pour compléter les prestations (FF 1980 III 585). 2 Evolution. – L’introduction du service civil le 1er octobre 1996 a necessité l’adaptation de l’art. 26 LACI (FF 1994 I1712). 3 Système. – L’assurance-chômage n’est amenée à completer les indemnités perte de gain que pour des périodes de service relativement courtes (pas plus de 30 jours). L’idée est que lorsque l’obligation de servir est courte, les chances d’être engagé demeurent (FF 1994 III 1712). Lorsque le service dure plus de 30 jours, ou lorsqu’il s’agit de l’école de recrues ou de services d’avancement, l’aptitude au placement fait défaut et le droit à la différence au sens de l’art. 26 LACI n’existe pas, et ce même pour les 30 premiers jours d’obligation de servir. En ce qui concerne l’aptitude au placement en cas d’inscription au chômage peu avant une obligation militaire ou un service civil de plus de 30 jours, v. 15 N.”
Citazione: LADI art. 26 n. 5 Se un rapporto di lavoro a tempo pieno viene cessato volontariamente e ciò comporta la disoccupazione completa, i giorni di sospensione devono essere ammortizzati secondo il loro valore effettivo, ossia sulla base degli interi importi giornalieri dell'indennità di disoccupazione (giorni interi). Un trattamento diverso si appliÊ quando si tratta dell'interruzione di un'attività lucrativa con reddito intermedio, nel qual caso viene considerata soltanto la differenza.
“Come visto sopra, i giorni di sospensione vanno ammortizzati secondo il loro valore effettivo, vale a dire sotto forma di indennità giornaliere intere, tranne nel caso di interruzione o rifiuto di un’attività a titolo di guadagno intermedio in cui la sospensione riguarda soltanto la differenza tra l’indennità di disoccupazione e l’indennità compensativa (cfr. art. 24 LADI; consid. 2.2.; 2.3.; 2.5.). In casu non si tratta dell’interruzione di un’occupazione che permetteva di ottenere un guadagno intermedio, bensì della disdetta da parte dell’assicurato di un rapporto di impiego a tempo pieno che l’ha reso totalmente disoccupato (cfr. art. 10 LADI). Ne discende che a ragione la Cassa ha ammortizzato i 45 giorni di sospensione inflitti al ricorrente facendo riferimento alle indennità giornaliere di disoccupazione intere di fr. 298.45, e meglio applicando 18.1 giorni a marzo 2020 (l’importo di fr. 5'390.35 che spetterebbe all’assicurato in virtù dell’art. 26 LADI nel mese di marzo 2020, come visto, corrisponde, infatti, a”
La prestazione prevista dall'art. 26 LADI è concepita come una disposizione che si discosta dal nucleo dell'assicurazione contro la disoccupazione ed è stata motivata nel messaggio del 1980 per ragioni sociali e di politiÊ di sicurezza, in particolare per evitare che una persona obbligata al servizio ne risulti svantaggiata. Ai fini dell'accertamento della prestazione, è determinante la differenza tra l'indennità di disoccupazione ipotetiÊ in assenza del servizio e l'effettiva indennità per perdita di guadagno.
“26 LADI, relativo alle indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile, prevede: " Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.” Il Messaggio concernente una nuova legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità pe insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 469, menzionato peraltro dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4; V), in relazione all’art. 25, il cui tenore era sostanzialmente il medesimo dell’attuale art. 26 LADI, enuncia: " Articolo 25 Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile Le prestazioni secondo questo articolo costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo.” In una sentenza 8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di guadagno - ex art.”
“26 LADI, relativo alle indennità in caso di servizio militare, servizio civile e di protezione civile, prevede: " Se un disoccupato presta servizio militare svizzero, eccettuata la scuola reclute e i servizi d’avanzamento, oppure servizio civile svizzero per non più di 30 giorni, oppure servizio di protezione civile svizzero e se la sua indennità per perdita di guadagno è inferiore all’indennità di disoccupazione che potrebbe riscuotere senza la prestazione del servizio, l’assicurazione contro la disoccupazione gli paga la differenza, fintanto che non ha riscosso tutte le indennità che può pretendere secondo l’articolo 27.” Il Messaggio concernente una nuova legge federale su l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità pe insolvenza del 2 luglio 1980, FF 1980 III 469, menzionato peraltro dalla parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 4; V), in relazione all’art. 25, il cui tenore era sostanzialmente il medesimo dell’attuale art. 26 LADI, enuncia: " Articolo 25 Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile Le prestazioni secondo questo articolo costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo.” In una sentenza 8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di guadagno - ex art.”
Per la verifiÊ e il pagamento della differenza dovuta ai sensi dell'art. 26 LADI, la cassa deve fare riferimento alle liquidazioni dell'indennità per perdita di guadagno. Se i documenti necessari a tal fine non vengono presentati, la cassa non può effettuare il calcolo e — secondo la giurisprudenza citata — si perÞ il diritto alla prestazione.
“26 LADI, enuncia: " Articolo 25 Indennità in caso di servizio militare e di protezione civile Le prestazioni secondo questo articolo costituiscono un'innovazione ed esulano dal quadro propriamente detto dell'assicurazione - disoccupazione. Non meraviglia pertanto che durante la procedura di consultazione siano state espresse riserve al riguardo, ancorché l'ordinamento sia stato favorevolmente accolto in numerosi pareri. Per questo motivo l'abbiamo mantenuto nel disegno di legge, anche poiché, secondo la nostra opinione, è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo.” In una sentenza 8C_554/2015 del 19 ottobre 2015 il Tribunale federale ha ricordato che la Cassa, per esaminare la pretesa alle prestazioni - ossia la differenza tra l’indennità di disoccupazione senza la prestazione di servizio e l’indennità per perdita di guadagno - ex art. 26 LADI e in ogni caso per poter versare tale differenza, deve basarsi sui conteggi dell’indennità perdita di guadagno. In quel caso di specie, visto che l’assicurato non aveva prodotto la documentazione necessaria, la Cassa non ha potuto allestire i conteggi relativi alle prestazioni LADI e conseguentemente il diritto al pagamento della differenza tra le indennità è perento. L’Alta Corte ha respinto il ricorso dell’assicurato, rilevando che il medesimo doveva sopportare le conseguenze del suo agire.”
Citazione: LADI art. 26 n. 2 Per i brevi servizi militari, civili o di protezione (inferiori a 30 giorni), l'assicurazione contro la disoccupazione integra la differenza tra l'indennità di disoccupazione che sarebbe spettata senza l'indennità per perdita di guadagno (IPG) e l'IPG effettivamente ricevuta. L'integrazione viene effettuata con riferimento ai giorni interessati e verificati.
“indennità giornaliere LADI (cfr. doc. B; consid. 1.5.). Nella risposta di causa la parte resistente, pur non modificando le proprie conclusioni, ha adattato i conteggi (cfr. doc. III). In particolare per calcolare le indennità di disoccupazione spettanti al ricorrente nei mesi di marzo e aprile 2020, la Cassa ha dedotto, in applicazione dell’art. 26 LADI (cfr. consid. 2.1.), dall’ammontare di fr. 6'566.35 – pari all’80% del guadagno assicurato di fr. 8'096.-- (ritenuto che ex art. 22 LADI l’indennità giornaliera intera degli assicurati che, in particolare, hanno un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni ammonta all’80% del guadagno assicurato) riportato su 22 giorni che sono i giorni controllati sia in marzo che in aprile 2020 [(80% di fr. 8'096) :”
“Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che, come sottolineato dalla parte ricorrente, l’art. 26 LADI è stato introdotto per non sfavorire i disoccupati tenuti ad assolvere servizio militare, civile o di protezione civile. L’assicurazione contro la disoccupazione interviene per completare le prestazioni spettanti a un assicurato, versandogli la differenza tra l’indennità di disoccupazione a cui avrebbe diritto senza le IPG e queste ultime per un periodo relativamente breve, ossia inferiore a 30 giorni (cfr. consid. 2.1.; 2.3.; 2.5.). In concreto, dunque, correttamente la Cassa, per i mesi di marzo e aprile 2020 in cui l’insorgente ha ricevuto le indennità per perdita di guadagno, ha innanzitutto calcolato la differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante al ricorrente nel periodo di controllo senza le IPG e le IPG percepite in quel mese (cfr. consid. 2.3.; Prassi LADI ID p.to C190). Il conteggio effettuato dalla parte resistente ed esposto sopra (cfr. consid. 2.6.) da cui è risultata una differenza (ottenuta deducendo dall’80% del guadagno assicurato di fr.”
Secondo la prassi, un ricalcolo del diritto alle indennità giornaliere per servizi di protezione inferiori a 30 giorni è contrario all'art. 26 LADI, poiché quest'ultimo articolo non preveÞ un meccanismo del genere. Una simile procedura contrasta inoltre con l'intento di tutela perseguito dal legislatore a favore di chi presta servizio.
“Nella misura in cui la Cassa ritiene, a seguito di un servizio presso la protezione civile con una durata inferiore a trenta giorni, giustificato ricalcolare il diritto alle indennità giornaliere non solo si pone in contrasto con quanto è prescritto nell'art. 26 LADI, che non prevede un simile ricalcolo (cfr. anche Prassi LADI ID, n. C 190; cfr. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, ad art. 26, n Iss e 4; cfr. MEYER (Hrsg.), Soziale Sicherheit / Sécurité sociale, pag. 2393, n 429s), ma pure si pone in contrasto con la volontà del legislatore (cfr. anche FF 1980 III 469ss, 524: “… è giustificato non soltanto per motivi d'ordine sociale, ma anche per ragioni di politica nazionale, dato che è necessario evitare che il disoccupato, tenuto ad assolvere il servizio militare, sia sfavorito a cagione di questo stesso obbligo [sottolineatura del redattore] ...).” (Doc. I)”
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