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Il SEMO ai sensi dell'art. 59d LADI ha come scopo principale l'ottenimento di un posto di tirocinio o di formazione e non è prioritariamente finalizzato alla reintegrazione nel mercato del lavoro. I partecipanti sono, di norma, esentati dall'obbligo di cercare un impiego, in modo da potersi concentrare sulla ricerÊ di un posto di formazione o di tirocinio.
“Tenuto conto di questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi sulla ricerca di una via professionale (in analogia all’art. 60 cpv. 4 LADI). H2 La partecipazione a un SEMO in applicazione dell’art. 59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27 segg. L’unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì l’ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri determinanti relativi al miglioramento dell’idoneità al collocamento e all’indicazione relativa al mercato del lavoro sono l’attitudine a iniziare una formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di tirocinio. H3 Va inoltre rammentato che, in virtù dell’art. 59d LADI, il SEMO può essere accordato anche nell’ambito della libera circolazione delle persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione. Destinatari H4 • I giovani al termine dell’obbligo scolastico che non hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso l’Ufficio competente. • I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio. • Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.62 H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell’obbligo, in Svizzera o all’estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI). H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1 OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto periodo di attesa. Rimunerazione durante il provvedimento Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es.”
“Tenuto conto di questo obiettivo, i partecipanti al semestre di motivazione vanno in linea di massima esonerati dalla ricerca di un impiego affinché possano concentrarsi sulla ricerca di una via professionale (in analogia all’art. 60 cpv. 4 LADI). H2 La partecipazione a un SEMO in applicazione dell’art. 59d LADI sottostà alle stesse regole evocate in precedenza e precisate alle A27 segg. L’unica differenza è costituita dallo scopo perseguito: il SEMO non si propone di favorire la reintegrazione nel mercato del lavoro bensì l’ottenimento di un posto di tirocinio o di un posto di formazione. I criteri determinanti relativi al miglioramento dell’idoneità al collocamento e all’indicazione relativa al mercato del lavoro sono l’attitudine a iniziare una formazione professionale (tirocinio) e le possibilità di formazione esistenti sul mercato. I giovani che partecipano a un SEMO sono inoltre esentati dalla ricerca di un impiego per potersi concentrare sulla ricerca di un posto di tirocinio. H3 Va inoltre rammentato che, in virtù dell’art. 59d LADI, il SEMO può essere accordato anche nell’ambito della libera circolazione delle persone, a favore di giovani senza un titolo di formazione. Destinatari H4 • I giovani al termine dell’obbligo scolastico che non hanno trovato un posto di tirocinio e sono iscritti come disoccupati presso l’Ufficio competente. • I giovani che hanno interrotto il loro tirocinio. • Le persone che hanno interrotto la frequentazione della scuola media superiore o di un altro istituto di formazione superiore.62 H5 A tale proposito è determinante sapere se la persona ha effettuato le formazioni summenzionate, in particolare la scuola dell’obbligo, in Svizzera o all’estero (art. 14 cpv. 1 lett. a, 64a cpv. 1 lett. c LADI e art. 6 cpv. 1bis OADI). H6 Il SEMO può essere accordato ai destinatari di cui sopra durante il periodo di attesa di 120 giorni (art. 18 cpv. 2 LADI et 6 cpv. 1 OADI). Partecipando a un SEMO questi assicurati ammortizzano il suddetto periodo di attesa. Rimunerazione durante il provvedimento Assicurati che adempiono il periodo di contribuzione (ad es.”
I partecipanti ai sensi dell'art. 59d LADI ricevono, secondo i materiali di riferimento, un contributo mensile di CHF 450. Tale contributo è finanziato per metà dall'assicurazione contro la disoccupazione e per metà dai Cantoni. Oltre a questo contributo, i partecipanti non percepiscono altre indennità giornaliere.
“Oltre all’indennità giornaliera mensile, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Assicurati che devono compiere un periodo di attesa speciale (art. 14 LADI) H8 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d’apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI. Oltre all’indennità giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Partecipanti secondo l’art. 59d LADI H10 Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall’assicurazione contro la disoccupazione e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l’art. 59cbis cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H11 Come avviene per i giorni esenti dall’obbligo di controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve compromettere lo scopo del provvedimento. (…)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid.”
“14 LADI) H8 Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione che stanno compiendo un periodo di attesa speciale di 120 giorni ricevono un contributo mensile netto pari in media a CHF 450. Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre – analogamente al salario d’apprendista – le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H9 Se, dopo il periodo di attesa speciale, questi assicurati continuano il SEMO per al massimo 90 giorni, verrà versata loro un’indennità giornaliera in base all’art. 41 OADI. Oltre all’indennità giornaliera, queste persone ricevono un forfait per le spese di CHF 7 al giorno, purché continuino a partecipare al SEMO. Partecipanti secondo l’art. 59d LADI H10 Gli assicurati che partecipano a un SEMO ricevono un contributo mensile di CHF 450, finanziato per metà dall’assicurazione contro la disoccupazione e per metà dai Cantoni (art. 59d LADI in relazione con l’art. 59cbis cpv. 3 LADI). Si tratta di un aiuto finanziario che ha lo scopo di motivare i giovani e che copre le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio. Oltre a questo contributo, tali assicurati non percepiscono alcuna indennità. H11 Come avviene per i giorni esenti dall’obbligo di controllo (art. 27 OADI), colui che beneficia di un SEMO ha diritto a 5 giorni consecutivi di «congedo pagato» dopo 60 giorni di partecipazione al provvedimento. Il fatto di prendere tali giorni di congedo non deve compromettere lo scopo del provvedimento. (…)” Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid.”
Se manÊ il periodo di contribuzione richiesto per l'indennità giornaliera, ciò non escluÞ di principio le prestazioni ai sensi dell'art. 59d LADI. Negli atti (corsi di lingua durante il periodo quadro e ritardo del rientro dovuto al COVID) l'indennità giornaliera è stata respinta; la cassa ha espressamente osservato che tale decisione non pregiudiÊ l'esame delle prestazioni ai sensi dell'art. 59d LADI. Se l'art. 59d trova applicazione nel caso concreto dipenÞ dalle condizioni ivi previste.
“März 2020 geplant gewesen, wobei die Rückkehr in die Schweiz aufgrund der COVID-19-Pandemie auf den 3. Oktober 2020 hatte verschoben werden müssen (act. G3.1/29 und 26; vgl. auch act. G1.4). Mit Schreiben vom 22. Oktober 2020 wies die Arbeitslosenkasse den Versicherten darauf hin, dass für den Leistungsbezug entweder eine Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten innerhalb der Rahmenfrist vom 9. Oktober 2018 bis 8. Oktober 2020 nachzuweisen oder ein Grund für die Befreiung von der Betragszeit geltend zu machen sei (act. G.3.1/14). Am 25. Oktober 2020 retournierte der Versicherte die Erklärung betreffend Befreiung von der Beitragszeit und machte geltend, dass er während 14 Wochen eine Weiterbildung (Sprachschulen) absolviert habe (act. G.3.1/14). Mit Verfügung vom 30. Oktober 2020 wies die Arbeitslosenkasse den Antrag auf Arbeitslosenentschädigung aufgrund Nichterfüllens der Beitragszeit ab, wobei sie darauf hinwies, dass sich die Ablehnung nur gegen Taggeldleistungen und nicht gegen mögliche Leistungen nach Art. 59d AVIG richte. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass der Versicherte während der Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 9. Oktober 2018 bis 8. Oktober 2020 nur während 8.793 Monate eine beitragspflichtige Beschäftigung nachweisen könne. Damit habe er die notwendigen zwölf Monate Beitragszeit nicht erfüllt und könne auch keinen Befreiungsgrund nach Art. 14 AVIG geltend machen, da die Sprachkurse nicht über zwölf Monate gedauert hätten (act. G3.1/13). Gleichentags gewährte das RAV dem Versicherten das rechtliche Gehör betreffend fehlende Arbeitsbemühungen vor der Arbeitslosigkeit (act. G.3.1/12). Mit Verfügung vom 12. November 2020 wurde auf Einstelltage wegen fehlender Arbeitsbemühungen vor der Arbeitslosigkeit verzichtet, da verständlich sei, dass der Versicherte sich nicht um eine Anstellung bemüht habe, wenn er nicht gewusst habe, wann er wieder in der Schweiz sein könne (act. G3.1/4). Gegen die Verfügung vom 30. Oktober 2020 erhob der Versicherte am 3. November 2020 Einsprache. Er führte aus, dass er aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie beabsichtigt Ende März 2020 in die Schweiz habe zurückkehren können.”
“März 2020 geplant gewesen, wobei die Rückkehr in die Schweiz aufgrund der COVID-19-Pandemie auf den 3. Oktober 2020 hatte verschoben werden müssen (act. G3.1/29 und 26; vgl. auch act. G1.4). Mit Schreiben vom 22. Oktober 2020 wies die Arbeitslosenkasse den Versicherten darauf hin, dass für den Leistungsbezug entweder eine Mindestbeitragszeit von zwölf Monaten innerhalb der Rahmenfrist vom 9. Oktober 2018 bis 8. Oktober 2020 nachzuweisen oder ein Grund für die Befreiung von der Betragszeit geltend zu machen sei (act. G.3.1/14). Am 25. Oktober 2020 retournierte der Versicherte die Erklärung betreffend Befreiung von der Beitragszeit und machte geltend, dass er während 14 Wochen eine Weiterbildung (Sprachschulen) absolviert habe (act. G.3.1/14). Mit Verfügung vom 30. Oktober 2020 wies die Arbeitslosenkasse den Antrag auf Arbeitslosenentschädigung aufgrund Nichterfüllens der Beitragszeit ab, wobei sie darauf hinwies, dass sich die Ablehnung nur gegen Taggeldleistungen und nicht gegen mögliche Leistungen nach Art. 59d AVIG richte. Die Ablehnung wurde damit begründet, dass der Versicherte während der Rahmenfrist für die Beitragszeit vom 9. Oktober 2018 bis 8. Oktober 2020 nur während 8.793 Monate eine beitragspflichtige Beschäftigung nachweisen könne. Damit habe er die notwendigen zwölf Monate Beitragszeit nicht erfüllt und könne auch keinen Befreiungsgrund nach Art. 14 AVIG geltend machen, da die Sprachkurse nicht über zwölf Monate gedauert hätten (act. G3.1/13). Gleichentags gewährte das RAV dem Versicherten das rechtliche Gehör betreffend fehlende Arbeitsbemühungen vor der Arbeitslosigkeit (act. G.3.1/12). Mit Verfügung vom 12. November 2020 wurde auf Einstelltage wegen fehlender Arbeitsbemühungen vor der Arbeitslosigkeit verzichtet, da verständlich sei, dass der Versicherte sich nicht um eine Anstellung bemüht habe, wenn er nicht gewusst habe, wann er wieder in der Schweiz sein könne (act. G3.1/4). Gegen die Verfügung vom 30. Oktober 2020 erhob der Versicherte am 3. November 2020 Einsprache. Er führte aus, dass er aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht wie beabsichtigt Ende März 2020 in die Schweiz habe zurückkehren können.”
Citazione: LADI art. 59d n. 1 La misura deve migliorare l'idoneità al collocamento dei partecipanti. I costi sono coperti solo se la misura è disposta o approvata dall'autorità competente. L'autorità darà il proprio consenso di norma solo se la misura è ben strutturata, svolta in modo serio (p. es. secondo un programma preliminare) e diretta da persone qualificate; inoltre la persona assicurata deve possedere le capacità e le attitudini necessarie.
“142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STF del 28 aprile 1987 nella causa S. contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr.”
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