I membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 della legge del del 22 giugno 20071sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all’assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario possono pagare contributi.