La cassa verifica i presupposti per il pagamento dell’indennità per intemperie (art. 42 e 43).
Se sono adempiuti tutti i presupposti e non vi è opposizione del servizio cantonale, la cassa rifonde al datore di lavoro, di regola entro un mese, l’indennità per intemperie legalmente pagata, previa deduzione del termine d’attesa (art. 43 cpv. 3). Gli rifonde inoltre i contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi computabili di perdita di lavoro.1
Le indennità che il datore di lavoro non fa valere entro il termine prescritto (art. 47 cpv. 1) non gli sono rifuse.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2125;FF 1989 III 325). ↩
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