L’ufficio di compensazione provvede, in collaborazione con i servizi competenti, affinché:1
1. giovani e donne disoccupati,
2. assicurati che, a causa del contesto migratorio da cui provengono, della loro formazione professionale, della loro età o di altre caratteristiche, sono esposti a un rischio elevato di disoccupazione di lunga durata,
3. assicurati disoccupati di lungo periodo.
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩
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