L’assicurazione contro la disoccupazione, per contribuire all’equilibrio del mercato del lavoro, può promuovere, mediante sussidi, la ricerca applicata sul mercato del lavoro.
La commissione di sorveglianza decide in merito ai sussidi. Essi coprono dal 20 al 50 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale determina i costi computabili.1
L’ufficio di compensazione può, con il consenso della commissione di sorveglianza, conferire direttamente mandati di ricerca. Esso copre la totalità dei costi a meno che non abbia convenuto di ripartirli con altri servizi.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
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