Dopo aver consultato la commissione di sorveglianza, l’ufficio di compensazione può autorizzare progetti pilota di durata limitata deroganti alla legge. Tali progetti possono essere autorizzati sempre che servano a:
sperimentare nuovi provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;
mantenere posti di lavoro esistenti; o
reintegrare disoccupati.
I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettera a non possono derogare agli articoli 1a –6, 8, 16, 18 capoversi 1 e 1bis, 18a , 18b , 18c , 22–27, 30, 51–58 e 90–121.
I provvedimenti previsti nel capoverso 1 lettere b e c non possono derogare agli articoli 1a –6, 16, 51–58 e 90–121.
I progetti pilota non devono ledere i diritti legali dei beneficiari di prestazioni.
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