Il fondo di compensazione è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.
I pagamenti per i diversi generi di prestazioni (art. 7) sono messi in conto separatamente.
Il patrimonio del fondo di compensazione è gestito dalla Confederazione.
Secondo le direttive della commissione di sorveglianza, esso dev’essere collocato per conto dell’assicurazione contro la disoccupazione, in modo da garantire sufficienti liquidità, la sicurezza degli investimenti e un reddito conforme alle condizioni di mercato.1
Il conto annuale ed il bilancio sono pubblicati.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967). ↩
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