I servizi cantonali, gli uffici regionali di collocamento, i servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e le casse collaborano strettamente con:
gli uffici di orientamento professionale;
i servizi sociali;
gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati;
gli organi di esecuzione dell’assicurazione invalidità e dell’assicurazione contro le malattie;
1 gli organi d’esecuzione pubblici e privati della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione;
le autorità cantonali incaricate della formazione professionale;
l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati.
In deroga agli articoli 32 e 33 LPGA2, gli organi di cui al capoverso 1 lettere a–h possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare gli atti e i dati registrati nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 83 capoverso 1bislettera a della presente legge e all’articolo 35a capoverso 1 LC3se:4
la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto (art. 33 LPGA) nella misura in cui:
non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e
le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento:
1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e
2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.
Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 3 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in deroga all’articolo 32 LPGA, anche oralmente in casi specifici. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171;FF 2013 2045, 2016 2471). ↩